Codice dei contratti pubblici

Art. 3 codice dei contratti pubblici (Allegato I.1)

[1]Definizioni delle procedure e degli strumenti.

[2]1. Nel codice si intende per:

  • a)«affidamento del contratto», l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto e' aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
  • b)«scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;
  • c)«procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, e' finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto;
  • d)«affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di piu' operatori economici, la scelta e' operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
  • e)«affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonche', per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
  • f)«procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta;
  • g)«procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalita' stabilite dal codice;
  • h)«procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni del contratto;
  • i)«dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. Qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare a tale procedura;
  • l)«concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonche' nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
  • m)«localizzazione di opere pubbliche», il procedimento attraverso il quale e' individuata l'area su cui realizzare un'opera pubblica di interesse statale e ne e' accertata la compatibilita' urbanistica;
  • n)«opere pubbliche di interesse statale», le opere eseguite dalle amministrazioni statali o comunque le opere insistenti su aree statali, nonche' le opere da realizzarsi da ogni altro ente istituzionalmente competente, destinate a servire interessi pubblici non limitati al territorio di una singola regione;
  • o)«interventi di rigenerazione urbana», interventi che hanno il fine di contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, favorendo usi compatibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonche' promuovendo la qualita' urbana e architettonica;
  • p)«ciclo di vita del contratto pubblico», l'insieme delle attivita', anche di natura amministrativa e non contrattuale, che ineriscono alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione del contratto;
  • q)«metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono ((la produzione,)) la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita ((di un'opera immobiliare o infrastrutturale)), in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilita' e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;
  • q-bis)((«ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita' del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta' intellettuale;))
  • q-ter)((«coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;))
  • q-quater)((«gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;))
  • q-quinquies)((«contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;))
  • q-sexies)((«modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;))
  • q-septies)((«livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;))
  • r)«errore od omissione di progettazione», l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali;
  • s)«lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
  • t)«lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto o concessione da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto;
  • u)«lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione ((...)) da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacita' economico-finanziaria delle medie e piccole imprese ((, purche' inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome));
  • v)«sito istituzionale», il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, contenente la sezione "Bandi di gara e contratti", nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dall'allegato II.6. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la sottosezione "Bandi di gara e contratti" e' collocata nella sezione "Amministrazione trasparente";
  • z)«attivita' di committenza ausiliaria», le attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle attivita' di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  • 1)infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  • 2)consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  • 3)preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  • 4)gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  • aa)«servizi globali», il complesso delle prestazioni eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il finanziamento di un'opera o di un servizio, e funzionali al miglior perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e qualita', di cui e' garante l'operatore economico;
  • bb)«opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
  • cc)«strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
  • 1)le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
  • 2)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
  • 3)il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
  • dd)«strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
  • 1)gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
  • 2)il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
  • 3)il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
  • 4)i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
  • ee)«cottimo», l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 2 parole tolte, 242 parole aggiunte in 8 capoversi.

q) «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la aggiunto: produzione, la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita aggiunto: di un'opera immobiliare o infrastrutturale, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio …

aggiunto: q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione e' regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilita' e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilita' del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilita' nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprieta' intellettuale;

aggiunto: q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;

aggiunto: q-quater) «gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;

aggiunto: q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;

aggiunto: q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;

aggiunto: q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;

u) «lotto quantitativo», uno specifico oggetto di appalto o concessione tolto: funzionalmente autonomoaggiunto: ... da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, … diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacita' economico-finanziaria delle medie e piccole impreseaggiunto: , purche' inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-1-art3 · fonte del testo

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