Codice dei contratti pubblici

Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato II.12)

[1]Categorie e classifiche.

[2]1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. 3. Le categorie sono specificate nella Tabella A. 4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

  • a)I: fino a euro 258.000;
  • b)II: fino a euro 516.000;
  • c)III: fino a euro 1.033.000;
  • d)III-bis: fino a euro 1.500.000;
  • e)IV: fino a euro 2.582.000;
  • f)IV-bis: fino a euro 3.500.000;
  • g)V: fino a euro 5.165.000;
  • h)VI: fino a euro 10.329.000;
  • i)VII: fino a euro 15.494.000;
  • l)VIII: oltre euro 15.494.000. 5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. 6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed e' soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: 3

aggiunto: 3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.

tolto: 4

aggiunto: 4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

tolto: 5

aggiunto: 5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

tolto: 6

aggiunto: 6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-12-art2 · fonte del testo

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