Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2) — Osservatorio

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1. ((I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.)) 2. ((L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.)) 3. ((L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.)) 4. ((L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.))

Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 al 20 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024. 111 parole tolte, 176 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico

tolto: 1. Il Collegio consultivo tecnicoaggiunto: 1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio. 2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo tolto: 218 del codice e' formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo e' nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane. Ferma l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell'articolo 1 aggiunto: 23 del codice. 3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice. 4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art6 · fonte del testo

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