Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2) — Osservatorio
1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio. 2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice. 3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici e' consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
