Art. 241 — Arbitrato

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2010 al 28 novembre 2012. Leggi il testo vigente →

[1]Arbitrato (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005 ((; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009)))

[2]1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri. ((1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.)) 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce ((, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile)). 6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse ((, anche ai sensi dell'articolo 240)). 7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. ((9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.)) ((10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.)) 11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53)). 12. ((Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.)) I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. ((Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.)) L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. ((L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.)) ((12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento)). ((13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.)) 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242. ((15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.))

Testo in vigore dal 27 aprile 2010 al 28 novembre 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 250/2016

    Ha colpito questo articolo
    25 novembre 2016

    Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere esaminate in via preliminare le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost., delle quali è palese la pregiudizialità logico-giuridica, in quanto investono il corretto esercizio della funzione legislativa e che l'eventuale fondatezza di esse eliderebbe in radice ogni questione relativa al contenuto precettivo della disposizione censurata, determinando l'assorbimento di quelle proposte in riferimento ad altri parametri. Spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 293 del 2010 ). Il riferimento all'art. 77 Cost. non è conferente per denunciare l'eccesso di delega legislativa.

    Art. 241 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 829 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/2019

    Questione infondata
    20 marzo 2019

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice (ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012). Lo ius superveniens introduttivo del divieto in parola non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti. Conseguentemente, non si pone alcun problema di retroattività della norma censurata o di ragionevolezza della supposta deroga all'art. 11 delle Preleggi, anche alla luce delle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e della generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione, a cui è dichiaratamente ispirata la censurata previsione della legge n. 190 del 2012. Inoltre, è da escludersi che la prevista autorizzazione crei un privilegio processuale della p.a. idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio - e la stessa scelta del contraente - e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. ( Precedenti citati: sentenza n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, e, a maggior ragione, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. ( Precedente citato: ordinanza n. 11 del 2003 ).

    Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 99/2016

    Questione infondata
    6 maggio 2016

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost. - dell'art. 241, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che prevede che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, sicché non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla decisione precedentemente assunta. Infatti non solo il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, ma la norma risponde alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché assicura, attraverso la mancata equiparazione tra assenso tacito e autorizzazione espressa, che la scelta dell'amministrazione di deferire ad arbitri le controversie relative ai contratti pubblici sia il risultato della ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.

    Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 27 aprile 2010. 90 parole tolte, 714 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Arbitrato (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009)

aggiunto: 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, … conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri. aggiunto: 1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. aggiunto: 3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri. aggiunto: 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, … tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. aggiunto: 5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferiscetolto: .aggiunto: , muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. 6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice … che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stessetolto: .aggiunto: , anche ai sensi dell'articolo 240. 7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242. aggiunto: 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. aggiunto: 9. Il lodo si ha per tolto: pronunziato aggiunto: pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. aggiunto: Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'. 10. Il deposito del lodo aggiunto: effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale aggiunto: per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, tolto: entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del tolto: segretario del collegio aggiunto: collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre tolto: ad aggiunto: a uno per il fascicolo tolto: di ufficio. Resta ferma aggiunto: d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini tolto: della esecutivita' del lodo, la disciplina contenuta nel aggiunto: degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. tolto: All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita' aggiunto: 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53. 12. Il collegio arbitrale determina aggiunto: nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia aggiunto: e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblicitolto: , di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. … alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. aggiunto: Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla … ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitraliaggiunto: , nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica tolto: costituisce titolo esecutivo. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalaggiunto: , costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. 12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 tolto: per gli ausiliari del magistratoaggiunto: , nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. aggiunto: 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa … arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242aggiunto: . 15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art241 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari