Art. 241 — Arbitrato
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 1 dicembre 2016
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 1 dicembre 2016
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere esaminate in via preliminare le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost., delle quali è palese la pregiudizialità logico-giuridica, in quanto investono il corretto esercizio della funzione legislativa e che l'eventuale fondatezza di esse eliderebbe in radice ogni questione relativa al contenuto precettivo della disposizione censurata, determinando l'assorbimento di quelle proposte in riferimento ad altri parametri. Spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 293 del 2010 ). Il riferimento all'art. 77 Cost. non è conferente per denunciare l'eccesso di delega legislativa.
Art. 241 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture · Art. 829 c.p.c.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice (ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012). Lo ius superveniens introduttivo del divieto in parola non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti. Conseguentemente, non si pone alcun problema di retroattività della norma censurata o di ragionevolezza della supposta deroga all'art. 11 delle Preleggi, anche alla luce delle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e della generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione, a cui è dichiaratamente ispirata la censurata previsione della legge n. 190 del 2012. Inoltre, è da escludersi che la prevista autorizzazione crei un privilegio processuale della p.a. idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio - e la stessa scelta del contraente - e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. ( Precedenti citati: sentenza n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, e, a maggior ragione, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. ( Precedente citato: ordinanza n. 11 del 2003 ).
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost. - dell'art. 241, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che prevede che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, sicché non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla decisione precedentemente assunta. Infatti non solo il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, ma la norma risponde alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché assicura, attraverso la mancata equiparazione tra assenso tacito e autorizzazione espressa, che la scelta dell'amministrazione di deferire ad arbitri le controversie relative ai contratti pubblici sia il risultato della ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., in quanto prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. La scelta discrezionale del legislatore di subordinare ad una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle suddette controversie non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. Nel settore dei contratti pubblici, in particolare, alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, si accompagna la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. A tale finalità è dichiaratamente ispirata la norma censurata, che non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri ad una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. La discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuare i limiti al ricorso all'arbitrato consente, altresì, di escludere che il diverso trattamento normativo fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal codice di rito civile presenti caratteri di manifesta irragionevolezza. Inoltre, non sussiste la violazione del principio della parità delle parti nel processo, in quanto la prevista autorizzazione si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio e non determina, pertanto, alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. Infine, la scelta, operata dal legislatore, di affidare all'organo di governo, e non alla dirigenza, il compito di autorizzare motivatamente il ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nel concedere o negare l'autorizzazione non solo non è riducibile alla categoria dei semplici apprezzamenti tecnici, involgendo essa valutazioni di carattere politico-amministrativo sulla natura e sul diverso rilievo degli interessi caso per caso potenzialmente coinvolti nelle controversie derivanti dall'esecuzione di tali contratti, ma, per il suo stesso oggetto, si esprime in giudizi particolarmente delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di governo. - Sulla discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso, v. la citata sentenza n. 376/2001. - In tema di compatibilità tra la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale e la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, v. la citata ordinanza n. 11/2003. - Sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 81/2013.
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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7 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 1 dicembre 2016.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 25 novembre 2016, n. 250 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/2016, n. 48), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 5, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 "nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale e' scelto «comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art241 · fonte del testo
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