Art. 74 codice dei beni culturali — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 2016 al 29 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A e' disciplinata dal ((regolamento CE)) e dal presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 3 del ((regolamento CE)), gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla ((Commissione europea)); segnala, altresi', ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del ((regolamento CE)) e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida per sei mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del ((regolamento CE)), per la durata di validita' della licenza medesima.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2016 al 29 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016. 7 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato Atolto: ... e' disciplinata dal regolamento tolto: CEE aggiunto: CE e dal presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento tolto: CEE aggiunto: CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione tolto: delle Comunita' europee aggiunto: europea; segnala, altresi', ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento tolto: CEE aggiunto: CE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida … esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento tolto: CEE aggiunto: CE, per la durata di validita' della licenza medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art74 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari