Art. 65 codice dei beni culturali — Uscita definitiva

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E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. E' vietata altresi' l'uscita:

  • a)delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
  • b)dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
  • a)delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
  • b)degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
  • c)dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/2026

    Illegittimità dichiarata
    14 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, in ragione dell’evocazione generica e assertiva dei parametri, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nel disciplinare la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, non prevedono nel suo ambito applicativo le cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (sotto-soglia). Il rimettente si limita a denunciare in maniera generica e assertiva la compressione dell’autonomia negoziale e l’irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in esame.

    Art. 72 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 65 codice dei beni culturali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 160/2025

    Questione infondata
    31 ottobre 2025

    Nel giudizio costituzionale in via incidentale sono inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni relative a censure prive di qualsiasi illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato. (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46790; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g, n. 3, della legge n. 124 del 2017, che disciplina il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale nel caso in cui le cose oggetto del procedimento semplificato di esportazione presentino un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Quanto alla lesione del buon andamento, il rimettente si limita a richiamarne la definizione, senza esporre gli argomenti per i quali la norma censurata ne sarebbe lesiva mentre, quanto alla violazione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura, non vi è alcuna esposizione delle ragioni della sua violazione.)

    Art. 65 codice dei beni culturali · Art. 10 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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