Art. 142 codice dei beni culturali — Aree tutelate per legge

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Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

  • a)i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • b)i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • c)i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • d)le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • e)i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • f)i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
  • g)i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  • h)le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • i)le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • l)i vulcani;
  • m)le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
  • a)erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
  • b)limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, puo' tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 142 codice dei beni culturali, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/2016

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2016

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege ; e dell'art. 142, comma 2, lett. a ), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO. Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l'opzione per l'una o le altre. Sull'inammissibilità delle questioni che siano ancipiti, v. le citate sentenze nn. 248/2014, 198/2014, 87/2013, 328/2011, 230/2009 e 98/2009, nonché le citate ordinanze nn. 41/2015, 176/2013, 265/2011. Sull'inammissibilità delle questioni che prospettino alla Corte soluzioni in via alternativa e non subordinata, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013.

    Art. 9 cost. · Art. 117 cost. · Art. 134 codice dei beni culturali · Art. 136 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142 · fonte del testo

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