Art. 93 c.c. — Pubblicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
[1]La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
[2]La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di eta', nonche' il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001
