Codice civile

Art. 134 c.c. — Omissione di pubblicazione

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 134 non è stato aggiunto l'inciso «salvo che sia stata concessa dispensa», poichè è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa. Non è stata neanche ritenuta accoglibile la proposta di qualificare come, delitto il fatto previsto dall'art. 136. Vero che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 142, la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità. DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 102

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art134 · fonte del testo

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