Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894

del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Gadino Iolanda ed altri e Aprile

Alfredo, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1982 dal Pretore di S. Vito al

Tagliamento nel procedimento civile vertente tra Cappello Luisa e

Cappello Delma iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno

1982;

3) ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dal Pretore di Busto

Arsizio nel procedimento civile vertente tra Rinaldi Ugo e Mari Augusto

iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno, 1984. Visti gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. Il Tribunale di Genova, nel corso del giudizio civile di appello

tra le sorelle Gadino e Aprile Alfredo, concernente l'estirpazione di

una mimosa e di sedici cipressi lambertiani, piantati a distanza non

legale, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 3 aprile 1978,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 (distanze per

gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del codice civile, per

violazione degli artt. 9, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost..

Osserva il Tribunale che le norme denunciate contrastano con i

suindicati precetti costituzionali, in quanto ricollegano il diritto

del vicino a pretendere l'estirpazione degli alberi al mero

accertamento dell'inosservanza della distanza legale, senza consentire

al giudice la previa valutazione dell'eventuale valore paesaggistico

delle piante da eliminare.

La tutela del paesaggio, imposta dall'art. 9, risulta, invero, in

tal modo subordinata alle ragioni della proprietà, contraddicendo

altresl' la "funzione sociale" di quest'ultima.

Il contenuto della "funzione sociale" della proprietà (art. 42,

comma secondo, Cost.) va infatti precisato con riferimento ad altri

valori costituzionali preminenti, e tra questi è certamente compreso

il paesaggio, come attesta la collocazione dell'art. 9 tra i principi

fondamentali della Costituzione.

Quest'ultima disposizione - rileva ancora il giudice a quo - tutela

il paesaggio come espressione del valore culturale del rapporto tra

ambiente e comunità umana, e non già nei ristretti limiti della

legislazione previgente (l. n. 1497/1939), che ricollegava il valore

paesaggistico al rilievo estetico del "quadro naturale".

Il paesaggio, come ambiente naturale, è caratterizzato anche dalla

vegetazione, e sotto tale profilo appaiono censurabili le norme

denunciate, che non consentono al giudice di valutare se l'eliminazione

degli alberi, tenuto conto del loro inserimento in un determinato

assetto territoriale, comporti un apprezzabile e pregiudizievole

mutamento del paesaggio, il che può avvenire anche per la soppressione

di poche piante in ragione della loro peculiare collocazione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata iscritta

al n. 658 del R.O. del 1978 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59

del 28 febbraio 1979.

Non vi è stata costituzione delle parti private. Il Presidente del

Consiglio dei ministri è intervenuto sollecitando la declaratoria di

infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che gli artt. 892 e 894 c.c.

tendono esclusivamente a regolare i contrastanti interessi dei

proprietari limitrofi, e non incidono, né prevalgono, sui meccanismi

di tutela previsti dalla legislazione speciale, che consente

l'imposizione di vincoli sui beni costituenti bellezza naturale. Nella

specie, nota l'interveniente, gli alberi da estirpare non sono stati

assoggettati a vincolo.

2. - Nel corso del giudizio civile di primo grado instaurato da

Cappello Luisa contro Cappello Delma, per ottenere l'estirpazione di un

filare di cipressi argentati sorgenti a distanza inferiore a quella

legale rispetto al confine dei rispettivi fondi, il Pretore di S. Vito

al Tagliamento, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1982, ha sollevato,

su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art.

894 c.c. in relazione all'art. 892 c.c., per contrasto con gli artt. 9,

comma secondo, e 42, comma secondo, Cost..

Osserva l'ordinanza che la norma denunciata appare lesiva dei

suindicati precetti costituzionali, in quanto non subordina il diritto

a conseguire l'estirpazione di alberi e siepi piantati a distanza non

legale: da un lato, all'accertata sussistenza di apprezzabili ragioni

del proprietario richiedente, collegate a situazioni di effettivo danno

o disagio provocate dalla violazione delle distanze; dall'altro,

all'acclarata insussistenza di alterazioni pregiudizievoli dell'assetto

naturalistico-paesaggistico e di quello urbanistico del territorio.

Quanto al profilo paesaggistico-naturalistico l'art. 9, comma

secondo, Cost. - ad avviso del giudice a quo - non si limita a tutelare

le bellezze naturali protette alla stregua della l. 29 giugno 1939, n.

1497, in quanto costituenti "quadri naturali", ma tutela il paesaggio

come ambiente naturale, inteso come sede della continua interazione tra

comunità umana e natura. A siffatta tutela, di ampio respiro, si

collega la esigenza di in adeguato controllo sull'ambiente, onde

consentire che gli interventi dell'uomo si inseriscano armonicamente

nel paesaggio. Ne deriva che le scelte del privato, suscettibili di

ripercuotersi sull'assetto ambientale nattiralistico-paesaggistico

(come quella che comporti l'abbattimento di un cospicuo filare di

piante di alto fusto), possono ricevere protezione solo se

corrispondono ad esigenze apprezzabili e non già ad istanze meramente

egoistiche - in ragione della "funzione sociale" assegnata alla

proprietà dall'art. 42, comma secondo, Cost. -, e non si risolvano in

una degradazione dell'assetto ambientale.

Per quanto concerne, poi, il profilo urbanistico, osserva

l'ordinanza che non può essere ignorata la potestà di programmazione

e di vigilanza riconosciuta al Comune, in materia di trasformazione del

territorio, dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10. A siffatta funzione si

raccorda l'esigenza che l'abbattimento di alberi, costituenti elementi

del paesaggio, non sia rimessa al mero arbitrio del vicino, ma sia

subordinata, per assicurare la funzione sociale della proprietà, ad un

provvedimento dell'amministrazione comunale, ispirato alle esigenze

dell'ordinato svolgersi delle attività di trasformazione del suolo.

L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata, è stata iscritta

al n. 206 R.O. del 1982 e pubblicata sulla G. U. n. 255 del 15

settembre 1982.

Non vi è stata costituzione delle parti private. È intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha sollecitato la

declaratoria di infondatezza della questione, svolgendo argomentazioni

coincidenti con quelle riassunte nel precedente n. 1.

3. - Nella causa civile introdotta da Rinaldi Ugo contro Mari

Augusto, per conseguirne la condanna all'estirpazione di una magnolia e

di un pino, sorgenti presso il confine dei fondi di rispettiva

proprietà a distanza inferiore a quella legale, il Pretore di Busto

Arsizio, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1983, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 894 c.c.

in relazione all'art. 892 c.c., per contrasto con gli artt. 9, comma

secondo, e 42, comma secondo, Cost..

Il giudice a quo svolge considerazioni sostanzialmente coincidenti

con quelle espresse dal Pretore di San Vito al Tagliamento, e riassunte

al precedente n. 2.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata iscritta

al n. 370 R.O. del 1984 e pubblicata sulla G. U. n. 259 del 19

settembre 1984.

Nessuna delle parti private si è costituita. È intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando gli argomenti già

esposti nel precedente n. 1. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe è impugnata, in riferimento agli

stessi parametri, vale a dire agli artt. 9, comma secondo, Cost., in

tema di tutela del paesaggio, e 42, comma secondo, Cost., in tema di

funzione sociale della proprietà, la normativa, che risulta dagli

artt. 892 e 894 c.c., concernente la distanza da osservare nelle

piantagioni e il potere del vicino di esigere l'estirpazione degli

alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle

prescritte.

Attesa la sostanziale identità delle questioni, i giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus premettono che la nozione di paesaggio ai

sensi dell'art. 9 Cost. deve ora ritenersi comprensiva di ogni elemento

naturale ed umano attinente alla forma esteriore del territorio e che

ad ogni elemento del genere deve ritenersi potenzialmente estesa (si

intende: al di là dei vincoli positivamente imposti nei modi previsti

dalla legislazione di settore) la protezione assicurata dal precetto

costituzionale.

Quindi essi sospettano che la normativa impugnata sia suscettiva di

frustrare il precetto stesso ed in pari tempo l'art. 42 Cost., siccome

la funzione sociale della proprietà ripete anche dalla protezione del

paesaggio contenuti concreti. Ciò in quanto, con il sancire che il

vicino possa incondizionatamente pretendere, ed il giudice debba

necessariamente ordinare, l'abbattimento di piante poste in violazione

della distanza, la normativa stessa non consente la comparazione (in

relazione al caso concreto) fra interesse paesaggistico ed interesse

proprietario. Tale comparazione dovrebbe - secondo il Tribunale di

Genova - essere effettuata ad opera dello stesso giudice; mentre le

altre due autorità rimettenti (Pretori di S. Vito al Tagliamento e di

Busto Arsizio) postulano che l'abbattimento degli alberi in violazione

delle distanze legali sia condizionato all'accertamento positivo di un

danno concreto per il vicino: o, in mancanza, a una comparazione tra

interesse paesaggistico e interesse proprietario da parte delle

autorità investite della cura dell'interesse paesaggistico e/o della

gestione urbanistica del territorio.

3. - Occorre anzitutto osservare che la questione si connota per

aspetti peculiari.

Essa è, cioè, posta nei termini di un conflitto fra la disciplina

dei rapporti di vicinato e un valore costituzionalmente protetto,

prospettandosi che il rigore col quale i limiti reciproci fra vicini

sono stabiliti, o almeno il rigore col quale l'osservanza di tali

limiti è sanzionata, in quanto si risolve in un eccesso del potere

proprietario del vicino, può urtare contro il valore anzidetto

implicandone (con certezza o eventualmente) il sacrificio.

La denunciata illegittimità costituzionale della disciplina dei

rapporti di vicinato (cioè dei limiti reciproci delle rispettive

proprietà) presuppone peraltro non soltanto che la detta disciplina

trascuri di considerare l'ipotesi di incidenza del valore

costituzionalmente protetto, sibbene anche che l'ordinamento escluda

l'incidenza stessa imponendo che i conflitti fra i vicini siano

incondizionatamente risolti senza tenerne conto, o non offrendo

comunque i mezzi perché essa possa effettivamente esplicarsi.

Ma al riguardo non può ignorarsi che la giurisprudenza risalente

della cassazione civile (sent. 10 luglio 1934, n.2527) e la dottrina

costante affermano che il diritto del vicino alla estirpazione degli

alberi posti a distanza non legale cede di fronte all'eventuale vincolo

della vegetazione secondo la legislazione di settore relativa alle

bellezze naturali (all'epoca la legge n. 778 del 1922, successivamente

la legge n. 1497 del 1939), legislazione di settore che ora assume

funzione attuativa del valore costituzionalmente protetto di cui si

tratta.

Né può ignorarsi che, al di fuori dell'ipotesi di vincolo già

imposto, chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi

posti a distanza non legale (il proprietario del terreno in cui essi

sono posti o altri) può sollecitare l'attivazione dei poteri della

Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali (art. 82

d.P.R. 616/1977, anche in riferimento alla legge 1497/1939).

Se, quindi, l'ordinamento, lungi dal sancire la reciproca

indifferenza tra sfera della legislazione di settore attuativa del

valore costituzionale e sfera codicistica, offre, secondo il diritto

vivente, mezzi per realizzare l'incidenza della legislazione di

settore, e per suo tramite del valore costituzionalmente protetto, sui

rapporti interprivati, la censura non può trovare ingresso se non in

quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione

di settore.

Del resto siffatta inadeguatezza implicitamente postulano le

ordinanze di rimessione quando pretendono che la protezione non sia

attuata in relazione ai soli beni di particolare pregio paesistico

singolarmente individuati secondo la legge n. 1497 del 1939, o secondo

la legislazione urbanistica - cfr. artt. 10 della legge n. 1150 del

1942, come modificato dall'art. 3 della legge n. 765 del 1967, e 7

della suindicata legge n. 1150, come modificato dall'art. 1 della legge

n. 1187 del 1968 -, ma sia attuata in relazione a qualsiasi pianta

(soprattutto se facente parte di pluralità di piante, ordinate o no)

mediante una valutazione globale da effettuare ad opera dell'autorità

preposta alla tutela dei beni ambientali, ovvero ad opera

dell'autorità preposta al rilascio della concessione edilizia o alla

vigilanza sulle modificazioni territoriali, in occasione di ogni

intervento esterno.

Ma in tal caso è la legislazione (o le legislazioni) di settore

che le ordinanze avrebbero dovuto prendere specificamente di mira. La

denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprietà

finitime si palesa pertanto, sotto questo profilo, come frutto di una

aberratio ictus, implicante l'inammissibilità della questione.

4. - In ogni caso, la questione è inammissibile perché la

pronuncia additiva - qual'è sollecitata dai giudici a quibus - non

può consistere qui nell'adozione di una soluzione obbligata,

immediatamente desumibile dalle norme costituzionali assunte a

parametro o da altri principi dell'ordinamento. Viceversa questa Corte

dovrebbe operare una scelta tra più soluzioni possibili: quali sono

appunto quelle, fra loro significativamente non tutte compatibili,

proposte o implicitamente postulate dai giudici a quibus (come la

previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni

intervento su piante affidata, unicamente alla comparazione di

interessi che essa implica, al giudice o all'autorità preposta al

settore paesaggistico e/o a quello urbanistico; il coordinamento in

fase di cognizione o in fase di esecuzione tra tutela giurisdizionale e

tutela amministrativa) ed altre ipotizzabili. Ma una scelta del genere

non può che spettare al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe.

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 892 e 894 c.c., sollevata, in riferimento agli artt. 9,

comma secondo, e 42, comma secondo, Cost., con ordinanze del Tribunale

di Genova del 3 aprile 1978, del Pretore di S. Vito al Tagliamento del

5 febbraio 1982 e del Pretore di Busto Arsizio del 12 dicembre 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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