Codice civile

Art. 89 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 12 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

[1]((Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

[2]Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

[3]Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 12 marzo 1987

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non essendo stata accolta, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, la proposta di elevare a trecentotre giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232), è rimasto fissato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 89). Sono stati fusi in un solo articolo, il 90, gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore. Nell'art. 91 si è fatto riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri. Delle formalità preliminari del matrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 89

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 25 parole tolte, 101 parole aggiunte in 3 capoversi.

Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento tolto: o dall'annullamento del matrimonio precedenteaggiunto: , dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo tolto: ai sensi dell'art. 123.aggiunto: , ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tolto: Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa da questo divieto aggiunto: tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la tolto: donna ha partorito aggiunto: gravidanza e' terminata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art89 · fonte del testo

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