Art. 89 c.c.
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[1]((Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.
[2]Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
[3]Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 12 marzo 1987
