Codice civile

Art. 89 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 123.

[2]Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa da questo divieto.

[3]Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non essendo stata accolta, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, la proposta di elevare a trecentotre giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232), è rimasto fissato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 89). Sono stati fusi in un solo articolo, il 90, gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore. Nell'art. 91 si è fatto riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri. Delle formalità preliminari del matrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 89

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art89 · fonte del testo

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