Art. 89 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
[1]Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo ai sensi dell'art. 123.
[2]Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa da questo divieto.
[3]Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
