Codice civile

Art. 122 c.c. — Violenza ed errore

[1]((Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne allo sposo.

[2]Il matrimonio puo' altresi' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altro coniuge.

[3]L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

  • 1)l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
  • 2)l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
  • 3)la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  • 4)la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
  • 5)lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche' vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza e' stata portata a termine.

[4]L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 120, il quale prevede l'impugnazione matrimonio da parte dello sposo in condizioni mentali da non potere esprimere un valido consenso, il nuovo testo legislativo, a scopo di coordinamento, indica questo stato psicologico anormale, con l'espressione «incapace d'intendere o di volere» 99. L'art. 122 riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma. Non sono state accolte le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poichè la formula «errore che ridondi sulla identità della persona» è sembrata meno propria dell'altra «quando si risolve in errore sull'identità della persona» e l'espressione «la sua piena libertà» che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra «la sua libertà» il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 98

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 36 parole tolte, 231 parole aggiunte in 9 capoversi.

Il matrimonio puo' essere impugnato da quello tolto: degli sposi aggiunto: dei coniugi il cui consenso e' stato estorto con violenza o tolto: e' escluso aggiunto: determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne allo sposo.

aggiunto: Il matrimonio puo' altresi' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato dato per effetto di errore aggiunto: sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualita' tolto: dell'altro coniuge non e' causa di nullita' del matrimonio se non quando si risolve in errore sull'identita' della persona aggiunto: personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

aggiunto: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

aggiunto: 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

aggiunto: 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

aggiunto: 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

aggiunto: 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche' vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza e' stata portata a termine.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un tolto: mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena liberta' o conosciuto aggiunto: anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art122 · fonte del testo

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