Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice

civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma

primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri

per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi

stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto

suscettibili di danno.") e comma 2 ("Egli può sempre opporsi a chi

non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), iscritto al

n. 100 del registro referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Claudio Chiola e Angelo

Clarizia per il "Comitato per il NO al referendum per l'abrogazione

dell'art. 842 c.c." ed altri e Achille Chiappetti, Beniamino

Caravita di Toritto e Stefano Nespor per i presentatori Bernardini

Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, esaminata la richiesta di referendum popolare - presentata da

Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita

Bernardini, Mauro Sabatano e Fiorella Mancuso - concernente

l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, ha verificato la

regolarità della richiesta e ne ha dichiarato la legittimità con

ordinanza dell'11-13 dicembre 1996.

La richiesta di referendum ha per oggetto il seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato l'articolo 842 del codice civile,

approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo

("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per

l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi

stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto

suscettibili di danno.) e comma secondo ("Egli può sempre opporsi a

chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.)?".

Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio

centrale ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo

comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della

legge 17 maggio 1995, n. 173) la seguente denominazione: "Caccia:

Abolizione della possibilità per il cacciatore di entrare

liberamente nel fondo altrui".

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per il 9

gennaio 1997, disponendo, in applicazione dell'art. 33, secondo

comma, della legge n. 352 del 1970, che ne fosse data comunicazione

ai promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri.

3. - I promotori e presentatori del referendum, rappresentati e

difesi dall'avv. Stefano Nespor, avvalendosi della facoltà prevista

dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno

depositato il 31 dicembre 1996 una memoria, per sostenere

l'ammissibilità della richiesta. Essi hanno sottolineato che il

quesito referendario tende alla estensione del generale divieto di

accesso sul fondo altrui, quando non vi sia il consenso del

proprietario, anche per chi pratichi la caccia, eliminando

l'eccezione prevista per questi ultimi dall'art. 842 cod. civ.

La difesa dei promotori ricorda che, con sentenza n. 63 del 1990,

è già stato dichiarato ammissibile un analogo quesito. Non vi

sarebbero ora ragioni per escludere questa nuova richiesta, sulla

quale non interferirebbe la legge, nel frattempo intervenuta, sulla

protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio

(11 febbraio 1992, n. 157). Difatti l'art. 842 cod. civ. non sarebbe

stato abrogato, modificato o integrato da tale legge, ma dovrebbe

essere solo interpretato in connessione con la nuova legge che

regolamenta la caccia.

4. - Un unico "atto di intervento e di deduzioni" è stato

depositato, il 4 gennaio 1997, da numerose associazioni e da un

comitato appositamente costituitosi: il Comitato per il NO al

referendum per l'abrogazione dell'art. 842 c.c., la UNAVI (Unione

nazionale delle associazioni venatorie italiane), il CNCN (Comitato

nazionale caccia e natura), la Federazione italiana della caccia, la

Unione nazionale ENALCACCIA pesca e tiro, la ARCI-Caccia, la

Associazione nazionale libera caccia, la Associazione nazionale

migratoristi italiani ANUU, la Associazione italiana della caccia

Italcaccia.

I comitati e le associazioni venatorie hanno affermato di essere

legittimati ad intervenire ed hanno sostenuto la inammissibilità del

quesito referendario.

5. - In prossimità della camera di consiglio, i promotori del

referendum hanno depositato una memoria per sostenere che i comitati

e le associazioni venatorie non sono legittimati ad intervenire.

6. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997, essendo presenti

i rappresentanti e difensori sia dei promotori che degli

intervenienti, sono stati ascoltati gli avv. Massimo Luciani, Claudio

Chiola e Angelo Clarizia, i quali, per i comitati e le associazioni

venatorie, hanno sostenuto la legittimazione ad intervenire di questi

ultimi, legittimazione contestata invece, per i promotori, dagli avv.

Stefano Nespor, Achille Chiappetti e Beniamino Caravita di Toritto.

La Corte, con ordinanza di cui è stata data lettura, ha dichiarato

inammissibile l'intervento, giacché l'art. 33, terzo comma, della

legge n. 352 del 1970 indica e circoscrive l'organo e i soggetti che

hanno la facoltà di partecipare al giudizio di ammissibilità del

referendum.

Successivamente i difensori dei promotori hanno illustrato e

ribadito le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del

referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo investe il primo e

secondo comma dell'art. 842 del codice civile che, sotto la rubrica

"Caccia e pesca", stabilisce, al primo comma, che il proprietario di

un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della

caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla

legge sulla caccia, o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre, al secondo comma, che il

proprietario può sempre opporsi a chi non è munito di licenza

rilasciata dall'autorità.

2. - Una precedente richiesta di referendum, di identico contenuto,

è stata in passato dichiarata ammissibile. Il medesimo quesito,

consistente nell'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma,

del codice civile, è stato, difatti, ritenuto "chiaro, univoco ed

omogeneo: tale quindi da consentire all'elettore di esprimere la sua

volontà con piena consapevolezza. Esso manifesta inequivocabilmente

l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui

per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due

condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione

(recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno)"

(sentenza n. 63 del 1990).

Il referendum popolare sul quesito allora ammesso, indetto con

d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perché, secondo

quanto ha accertato l'Ufficio centrale per il referendum (ai sensi

dell'art. 36 della legge n. 352 del 1970), alla votazione non ha

partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiede

l'art. 75 della Costituzione.

3. - Lo stesso quesito viene ora riproposto, senza che sussistano

ragioni per discostarsi dalla valutazione di ammissibilità in

precedenza espressa.

Nel frattempo sono state emanate nuove norme per la protezione

della fauna selvatica e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio

1992, n. 157), che innovano profondamente la precedente disciplina

(testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939,

n. 1016; legge 27 dicembre 1977, n. 968). Difatti la nuova legge

delinea un sistema di pianificazione territoriale

faunistico-venatoria e di gestione programmata della caccia, che

tende a realizzare un'utilizzazione ponderata delle risorse

faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale.

Ma questa nuova disciplina, che pure attribuisce maggiore rilievo,

ai fini dell'inclusione del terreno da parte delle Regioni in un

ambito territoriale di caccia (art. 15 della legge n. 157 del 1992),

alla posizione del proprietario o del conduttore del fondo che

intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria,

non ha abrogato l'art. 842 del codice civile. In caso contrario, del

resto, l'Ufficio centrale per il referendum, competente per tale

valutazione, non avrebbe dato corso alle operazioni referendarie.

Permane, dunque, nell'ambito dei rapporti tra privati, il contenuto

normativo della disposizione che si chiede di abrogare con la

finalità di espandere il diritto del proprietario di godere in modo

pieno ed esclusivo del fondo, senza più il limite imposto dall'art.

842 cod. civ.

La disciplina del codice civile e quella della legge speciale sulla

caccia, che sulla prima si innesta, muovono su piani diversi. Non

sussistono, quindi, problemi di completezza del quesito, in relazione

alle disposizioni della legge n. 157 del 1992 che si riferiscono

all'attività venatoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio

decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un

fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia,

a meno che il Fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla

caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma

secondo ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza

rilasciata dall'autorità."), richiesta dichiarata legittima, con

ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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