Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1990

Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, delle richieste di

referendum popolare per l'abrogazione parziale delle seguenti norme:

1) legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la

disciplina della caccia" limitatamente a: art. 2, limitatamente alle

parole "ai sensi del successivo art. 12"; art. 3, secondo comma, "È

altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi

da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge";

articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma, "È fatta

eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi

sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31

dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur);

calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo

(Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di

febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra);

gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18

agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia

(Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno

(Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas

crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope);

codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas

clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula);

beccaccino (Capella gallinago); colombaccio (Columba palumbus);

frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata); pittima

minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola

(Mustela nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius

apricarius); combattente (Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili

dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio

selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus);

lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus); camoscio

(Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis

musimon), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice

bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo

cedrone (Tetrao urogallus); coturnice (Alectoris graeca); pernice

sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris rufa); starna

(Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla

coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla

montifringilla); frosone (Coccothraustes coccothraustes); strillozzo

(Emberiza calandra); colino della virginia; verdone (Chloris

chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello (Anthus

spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre

alla fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie

cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

cappellaccia (Galerida cristata); tottavilla (Lullula arborea);

allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris); tordo bottaccio

(Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola

(Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera

(Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile

dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.", e terzo comma: "Possono

essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto

nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui

all'articolo 4"; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo

comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della

selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa

regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per

la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di

specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate

all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio

venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle

tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate

in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per

ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine,

sentito l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina,

autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in

periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero

precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio

venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma

limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle

parole "al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di

cui all'articolo 24 della presente legge.", e secondo comma

limitatamente alle parole "e delle associazioni venatorie nazionali

riconosciute più rappresentative."; articoli 27 e 28; art. 29,

secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono

chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge,

purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità

ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento

democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere

nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un

numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei

cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito

al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda

di riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo

comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e

le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il

Comitato di cui all'articolo 4.", quarto comma: "Si considerano

riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione

italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già

riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2

agosto 1967, n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie

nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste.", sesto comma: "Qualora vengano

meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il

riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito

il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del

riconoscimento stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a

più di una associazione venatoria."; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36

e 37, iscritta al n. 37 del Registro referendum;

2) art. 842 del codice civile, approvato con r.d. del 16 marzo

1942 n. 262, primo comma "Il proprietario di un fondo non può

impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il

fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi

siano colture in atto suscettibili di danno." e secondo comma "Egli

può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata

dall'autorità.", iscritta al n. 38 del Registro referendum;

Viste le ordinanze del 19 dicembre 1989 con le quali l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittime le predette richieste;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Uditi l'avv. Paolo Barile per il Comitato promotore, l'avv.

Alberto Predieri per Rocchi Carla e gli avv. Pietro Rescigno, Claudio

Chiola, Angelo Clarizia e Innocenzo Gorlani per le associazioni

venatorie;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In data 15 marzo 1989 Mezzatesta Francesco Maria ed altri,

documentata la propria qualità di elettori, dichiaravano nella

Cancelleria della Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta

delle firme per referendum popolare abrogativo degli artt. 2 (in

parte), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo

comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26 (in parte), 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della

legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la

disciplina della caccia.

L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.

In data 8 luglio 1989 alcuni dei promotori depositavano presso la

detta Cancelleria i fogli con oltre 750.000 sottoscrizioni,

accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte

di cassazione, verificava la regolarità della richiesta con effetto

positivo e pertanto con ordinanza del 19 dicembre 1989 l'Ufficio la

dichiarava legittima.

2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 12 marzo

1989, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. 842, primo e

secondo comma, del codice civile.

L'annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suindicata.

L'8 luglio alcuni dei promotori depositavano oltre 700.000 firme con

i relativi certificati elettorali.

L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo e con

ordinanza del 19 dicembre 1989 dichiarava legittima la richiesta.

3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle

suddette ordinanze, fissava il giorno 16 gennaio 1990 per la

deliberazione in camera di consiglio.

Della fissazione veniva data regolare comunicazione.

4. - In data 8 gennaio 1990 il Mezzatesta ed altri presentatori

delle richieste di referendum abrogativo depositavano un atto di

costituzione, con riserva di produrre deduzioni scritte.

Un atto di costituzione veniva depositato, il 12 gennaio 1990,

anche dalla promotrice Rocchi Carla, la quale sosteneva

l'ammissibilità di entrambi i quesiti referendari.

In data 11 gennaio 1990 l'UNAVI (Unione nazionale associazioni

venatorie italiane) ed altre associazioni di cacciatori depositavano

un atto di intervento, che però, come si dirà nella parte motiva,

è stato dichiarato inammissibile. Considerato in diritto

1. - Le due richieste di referendum, relative, l'una,

all'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977 n. 968

(Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la

disciplina della caccia) e l'altra all'abrogazione dell'art. 842,

primo e secondo comma, codice civile (accesso nel fondo altrui per

l'esercizio della caccia) presentano analogia di materia: i relativi

giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - In conseguenza del mancato intervento del Governo e

dell'inammissibilità di quello delle associazioni venatorie,

pronunciata, seguendo la sua precedente sentenza n. 28 del 1987, con

l'ordinanza del 16 gennaio 1990, la Corte ha il compito di accertare

d'ufficio la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle due

richieste in discussione. A tal fine deve stabilire se ricorra

qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo

comma, Cost. o comunque impliciti nel sistema, relativi alle

normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative;

limiti di ammissibilità, e perciò estranei a valutazioni di

opportunità politica, ovvero di convenienza socio-economica.

La Corte deve poi accertare se la struttura dei quesiti proposti

sia conforme alle esigenze connesse alla loro funzione.

3. - L'esame da compiere non si estende invece al controllo sul

procedimento svoltosi avanti all'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione, previsto dall'art. 32 cit. l. n. 352

del 1970. Tale procedimento, come più volte riconosciuto in

precedenti decisioni (sentt. nn. 251/1975; 22/1981; 35/1985), ha una

sua autonomia e si conclude definitivamente con l'ordinanza che

decide sulla legittimità delle richieste referendarie, sicché

spetta alla Corte di prendere soltanto atto della giuridica esistenza

del provvedimento (positivo), escluso il potere di procedere al

riesame di esso.

Com'è noto, il doppio procedimento di controllo, distribuito tra

l'Ufficio centrale e la Corte, ha formato oggetto di varie critiche

in dottrina, ritenendosi preferibile da taluno che esso venga

concentrato in un unico organo, come avviene in diversi ordinamenti,

e optandosi da altri per l'inversione dell'ordine delle due verifiche

e per lo snellimento del suo concreto funzionamento.

È chiaro però che trattasi di proposte de jure condendo, non

incidenti sulla vigente disciplina normativa, che definisce e

circoscrive la funzione della Corte nel senso sopra indicato.

4. - Anche con la disposta riunione dei giudizi, che ha natura

strettamente processuale, le richieste dei due referendum conservano

sul piano sostanziale l'intrinseca autonomia, sicché la loro

ammissibilità deve essere valutata separatamente e indipendentemente

dalla circostanza della contemporanea presentazione e del contestuale

provvedimento positivo dell'Ufficio centrale. In particolare, i

requisiti di struttura dei quesiti referendari vanno considerati con

riferimento a ciascuno di essi, e non già al loro complesso. Ciò è

di tutta evidenza se i presentatori non siano i medesimi, come si

verificò nel caso esaminato con la sent. n. 26 del 1981, la quale

ammise richieste di referendum sulla medesima materia aventi

finalità diverse, se non addirittura opposte.

Ma ciò non è men vero quando i presentatori siano gli stessi,

giacché sarebbe arbitrario - come può desumersi dalla natura stessa

del giudizio di ammissibilità - supporre un'artificiosa unità di

quesiti che, avendo un differente oggetto, non possono non essere

valutati nella loro individualità. Il che è in perfetta

correlazione con le modalità della votazione, in quanto gli elettori

sono chiamati ad esprimere la loro volontà separatamente e possono

quindi liberamente orientarsi in maniera diversa su ciascuna

richiesta.

5. - L'autonomia delle richieste sussiste, per così dire, anche

in senso verticale, essendo estranee al giudizio di ammissione le

eventuali conseguenze del suo esito favorevole, le quali non sono

rilevanti nello stesso giudizio, dalla cui regolamentazione

legislativa non sono prese in considerazione né espressamente né

implicitamente.

Da questa disciplina è evidente la difficoltà e l'incertezza di

un rigoroso accertamento a priori, che potrebbe portare ad un

risultato sommario e provvisorio, suscettibile di essere smentito con

più adeguato approfondimento dialettico: da ciò risulta chiaro come

non possa negarsi un mezzo di democrazia diretta, quale la

consultazione referendaria, sulla base di elementi labili ed incerti.

In tali sensi è la giurisprudenza della Corte, la quale (sent. n.

26/1987) si pose appunto il problema se un favorevole esito del

referendum potesse, senza un immediato intervento legislativo,

risultare non aderente ai precetti costituzionali; tuttavia, in

conformità ad un precedente orientamento, essa ritenne allora

legittima la richiesta referendaria, avvertendo che la conseguente

situazione normativa avrebbe potuto essere presa in considerazione

soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di

costituzionalità.

6. - Ciò posto in linea generale, per quanto concerne la prima

richiesta non potrebbe ritenersi, contrariamente a qualche tesi

dottrinale discorde, che essa incontri il limite (implicito) delle

leggi a contenuto costituzionalmente vincolato: categoria, questa,

elaborata nella sent. n. 16 del 1978 (e in seguito costantemente

accolta dalla Corte) la quale ha rilevato che, potendo incidere la

consultazione popolare soltanto su leggi ordinarie con esclusione

della Costituzione e delle altri fonti di rango costituzionale, il

medesimo limite vale, per identità di ratio, anche per quelle leggi

ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato

di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale.

Ciò - si osserva appunto - avverrebbe nella fattispecie, in

quanto la richiesta di referendum servirebbe sostanzialmente a

modificare l'art. 117 Cost., sopprimendo la materia della "caccia" da

quelle attribuite alle regioni.

In contrario va anzitutto rilevato che su alcune forme di caccia,

intesa in senso tradizionale, la potestà legislativa regionale

sopravviverebbe comunque (ad es. in materia di caccia detta "di

selezione" e di quella ai c.d. "ungulati").

Ma occorre soprattutto notare che il termine "caccia", contenuto

nella Carta fondamentale, non può essere inteso secondo un'accezione

fissa ed immutabile, bensì con criteri evolutivi, ciò che del resto

vale per ogni disposizione costituzionale e particolarmente nella

definizione delle materie attribuite alle competenze regionali. In

proposito va in particolare ricordato come, secondo una moderna e

sempre più ampia concezione, per "caccia" non possa intendersi

soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici,

bensì anche quella congiuntamente diretta alla protezione

dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui viene

subordinata qualsiasi attività sportiva.

In tal senso sono orientate varie forze politiche, che hanno

presentato alcune proposte di legge al fine di sostituire la

normativa in discussione con altra più idonea alle suddette

finalità e conforme alla Direttiva comunitaria n. 409/79, di cui si

parlerà in prosieguo; e su ciò, sia pure in maniera variegata,

concordano le associazioni venatorie, essendo ormai generale e

profondamente sentito l'interesse alla protezione della fauna ed

all'equilibrio dell'ambiente.

Inoltre, tale concezione trova conferma sul piano legislativo, in

quanto l'art. 99, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 statuisce

che nella materia "caccia" rientra anche la polizia venatoria, la

difesa del patrimonio zootecnico e la protezione faunistica.

Peraltro, la tutela della fauna appare nella stessa legge n. 968 del

1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna

e la disciplina della caccia) accanto - anzi ancor prima - della

disciplina dell'attività venatoria, anche se ciò non trova poi

rigorosa corrispondenza nelle singole e concrete disposizioni. Ciò

non è sfuggito alla Corte, la quale, cogliendo lo spirito della

mutata coscienza sociale, ha avuto occasione di considerare quella in

discussione come legge di grande "riforma economico-sociale" e di

sottolineare l'importanza delle disposizioni con fine protezionistico

della fauna e conseguentemente della tutela dell'ambiente (sent. n.

1002 del 1988).

Infine, anche la disciplina internazionale e quella comunitaria,

che saranno meglio indicate in seguito, si muovono nello stesso senso

e in particolare la norma comunitaria (direttiva 409/79 cit.)

autorizza addirittura gli Stati membri ad una più rigorosa

disciplina di quella da essa stessa stabilita (art. 14).

Deve quindi concludersi sul punto che la richiesta di referendum

non è diretta ad incidere su una disposizione della Costituzione, ma

tende soltanto a modificare la disciplina ordinaria vigente.

7. - Né, sotto altro aspetto, la norma costituzionale potrebbe

considerarsi coinvolta in quanto l'abrogazione della legge-cornice

farebbe venire meno la cooperazione dello Stato nelle materie

regionali, e consistente nella definizione dei principi fondamentali

della materia.

Al riguardo è stata enucleata in dottrina una categoria di leggi

c.d. necessarie, che sarebbero anch'esse insuscettibili di

consultazione popolare. Ma, anche se si potesse prescindere dai

notevoli ostacoli alla configurabilità di tale categoria quale

limite all'ammissibilità del referendum (la sent. n. 29/1987, che

viene invocata a sostegno, concerne un caso del tutto particolare, e

tale da non consentire generalizzazioni), è sufficiente osservare

come non sia affatto necessaria un'apposita ed esplicita normativa

statale, che fissi i detti principi, affinché le regioni possano

legiferare; ciò inequivocabilmente si deduce dall'art. 17, quarto

comma, l. 16 maggio 1970 n. 281, modificativo dell'art. 9 della legge

10 febbraio 1953 n. 62, il quale invece richiedeva la preventiva ed

apposita legislazione statale. Ove questa manchi, troveranno

applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso

normativo vigente; correlativamente, nel caso di mera abrogazione

varranno, come è stato osservato in dottrina, i principi ricavabili

dalle altre norme statali rimaste in vigore, così che non è giammai

configurabile un "vuoto di principi", potendo sempre sopperire il

meccanismo di autointegrazione del sistema secondo l'art. 12 delle

Preleggi.

Infine, è appena il caso di aggiungere che non possono essere qui

prese in considerazione le conseguenze derivanti sulla normativa

regionale dall'eventuale esito positivo dei referendum, non rilevando

le medesime, come sopra è stato osservato in via di principio (n.

5), sull'ammissibilità della relativa richiesta.

8. - Ciò posto, e prendendo ora in considerazione i limiti

espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, Cost., che

potrebbero venire qui in discussione, osserva la Corte come sia da

escludere che la richiesta di referendum si ponga contro la normativa

internazionale e comunitaria.

Perché operi tale limite non è sufficiente che la richiesta

referendaria si riferisca a materia la quale abbia formato oggetto di

Convenzioni internazionali, ma è necessario che essa si ponga in

posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette

Convenzioni, sicché, in caso di abrogazione, sia pure attraverso il

mezzo di democrazia diretta, della norma di attuazione all'obbligo

suddetto, possa sorgere una responsabilità dello Stato (sent. n.

25/1987).

Ora, nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento

prevede un obbligo suscettibile di violazione per effetto del

referendum. Ciò vale per la Convenzione di Parigi del 18 ottobre

1950, resa esecutiva con l. 24 novembre 1978 n. 812, ma non è men

vero rispetto alle Convenzioni di Washington (3 marzo 1973, resa

esecutiva con l. 19 dicembre 1975 n. 874 e trasfusa nel regolamento

del Consiglio CEE 3 dicembre 1982 n. 3626), di Berna (19 settembre

1979, resa esecutiva con l. 5 agosto 1981 n. 503), di Bonn (23 giugno

1979, negoziata anche dalla CEE e resa esecutiva con l. 25 gennaio

1983 n. 42) nonché alla direttiva CEE n. 79/409 del 2 aprile 1979,

modificata dalla successiva n. 85/411.

Invero, sarebbe vano ogni sforzo di dedurre da tali atti un

obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la libertà

di caccia e tale da costituire limite all'ammissibilità di un

referendum diretto ad una più rigorosa e responsabile disciplina di

tale attività sportiva; la Corte di Lussemburgo, anzi, ha ritenuto

il nostro Stato inadempiente alla predetta direttiva in relazione

alle disposizioni degli artt. 11, secondo comma, e 18, secondo comma,

della legge in questione (sent. 8 luglio 1987 in causa n. 262/85) ed

inoltre risulta in corso un altro giudizio promosso dalla

Commissione, che ha dedotto ulteriori violazioni alla richiamata

direttiva.

Si può quindi concludere che non soltanto nessun impedimento è

riscontrabile in proposito, ma che anzi la richiesta referendaria si

muove nella stessa direzione della normativa internazionale e

comunitaria ora richiamata.

9. - Non è poi qui applicabile il limite relativo alle leggi

tributarie, anche se la richiesta referendaria comprende

l'abrogazione degli artt. 23, 24 e 25 l. n. 968 del 1977, che

prevedono tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto

d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio,

previste dai precedenti artt. 21 e 22.

Al riguardo va anzitutto precisato che il disposto dell'art. 75,

secondo comma, Cost. relativo alle leggi tributarie, concerne non

solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in

quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure

con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la

finanza pubblica. Sicché, stante la medesima ratio, per l'esclusione

della consultazione referendaria non sarebbe possibile porre alcuna

distinzione tra le due categorie di tributi.

Va tuttavia osservato che le tasse suddette concernono gli atti

amministrativi previsti dalle disposizioni comprese nel quesito

referendario, sicché, eliminata ogni possibilità di emettere i

provvedimenti a cui l'onere tributario è collegato, non può non

discendere anche l'eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero

meno in ogni caso, ossia anche se non espressamente compresi nella

richiesta di referendum.

10. - Infine rileva la Corte che il quesito si presenta chiaro,

univoco ed omogeneo, in quando diretto ad abrogare il vigente regime

della caccia sportiva, come previsto e regolato dalla legge n. 968

del 1977.

Ciò non esclude del tutto la plausibilità di qualche rilievo

critico, ma alcune imperfezioni risultano inevitabili in subiecta

materia e sono comuni peraltro, com'è stato giustamente osservato,

agli ordinari procedimenti di normazione. Decisiva è invece la

possibilità, certamente sussistente, che l'elettore possa esprimere

consapevolmente la propria volontà sul tema proposto: il che, a

differenza di quanto ritenuto dalla Corte con le decisioni nn. 27 del

1981 e n. 28 del 1987, relative alle precedenti richieste vertenti

sulla stessa materia ma diversamente formulate, consente di ritenere

ammissibile quella attuale.

11. - Ad analoga conclusione occorre pervenire rispetto alla

seconda richiesta di referendum, concernente la disposizione

dell'art. 842, primo e secondo comma, codice civile, presentandosi il

relativo quesito del pari chiaro, univoco ed omogeneo: tale quindi da

consentire all'elettore di esprimere la sua volontà con piena

consapevolezza. Esso manifesta inequivocabilmente l'intento di

generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio

della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente

previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o

esistenza di colture suscettibili di danno).

Del resto in precedenza la Corte aveva ritenuto il quesito

inammissibile sol perché esso comprendeva anche il terzo comma dello

stesso articolo, relativo ad una diversa materia, quale la pesca

(sent. n. 28 del 1987).

Può aggiungersi che la norma in discussione, regolando i rapporti

tra proprietario e cacciatore, appronta una regolamentazione

mediatrice tra le due posizioni individuali (ciò è evidente per la

recinzione, ma può estendersi anche all'altra ipotesi, che non

sembra avere un collegamento con le esigenze sociali della

produzione, ma è piuttosto diretta a tutelare esclusivamente

l'interesse individuale del proprietario alla percezione dei frutti

prodotti nel fondo, quali che siano). Conseguentemente risulta

difficile riconoscere, come invece da qualcuno è stato affermato,

che essa, anche in relazione alle sue origini, si ricolleghi alla

funzione sociale della proprietà, intesa secondo la disposizione

dell'art. 42 Cost. Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una

nuova disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa

comunitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione

ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio

nazionale.

Aggiungendosi peraltro che - anche medio-tempore - l'eventuale

esito positivo soltanto della seconda consultazione non si pone

certamente in contrasto con l'art. 117 Cost. in quanto non

sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia "caccia", pur

sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove è

consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario.

Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di

riconoscere la legittimità costituzionale anche della seconda

richiesta di referendum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per

l'abrogazione:

degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo

comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

(nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al

settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre

1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile;

richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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