Art. 81 c.c. — Risarcimento dei danni
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[1]La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di eta' o dal minore autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
[2]Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
[3]La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
