Art. 741 c.c. — Collazione di assegnazioni varie

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[1]E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso per costituire la dote o fare altra assegnazione ai suoi discendenti per causa di matrimonio, per procurare loro un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

[2]Se il dotante ha pagato la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia dotata e' solo tenuta a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 741 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18056/2025

    3 luglio 2025

    L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

    Art. 741 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 485 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 115 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art741 · fonte del testo

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