Codice civile

Art. 737 c.c.

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[1]Il figlio o altro discendente, che concorre alla successione, sia pure con beneficio d'inventario, insieme con i fratelli o con le sorelle o con i loro discendenti, deve conferire ai coeredi tutto cio' che ha ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.

[2]Il figlio o altro discendente, anche se espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non puo' ritenere la donazione se non fino a concorrenza della quota disponibile.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 737 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15783/2026

    22 maggio 2026

    Nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 c.c., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del de cuius ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa.

    Art. 737 c.c. · Art. 748 c.c. · Art. 809 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34323/2025

    28 dicembre 2025

    In tema di successione ereditaria, la dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con il successivo testamento del donante e con formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga, in modo univoco, la volontà del de cuius di dispensare la donazione dei beni. (Nella specie, la S.C. ha affermato esservi dispensa implicita nella disposizione con la quale il testatore stabiliva un legato in favore del figlio giustificando questa scelta con la volontà di riequilibrare il rapporto con le altre figlie, già da lui dotate).

    Art. 737 c.c. · Art. 56 Riforma del diritto di famiglia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era stato proposto il ripristino dell'art. 334 del progetto preliminare relativo agli archivi storici e alle raccolte di carte familiari. Tale disposizione fu soppressa nella redazione del progetto definitivo, perchè fu rilevato che, se gli archivi e le raccolte avessero un preminente interesse pubblico, ricadrebbero nell'ambito delle leggi sul patrimonio storico e artistico e sull'ordinamento degli archivi di Stato, mentre per la tutela di semplici interessi privati non sarebbe conveniente dettare norme particolari in deroga al comune regime successorio. La norma proposta è fondata sul concetto che gli archivi e le raccolte familiari hanno valore non economico, ma puramente affettivo e che sono, in definitiva, più che un'attività, un onere della massa. Questo concetto non mi è sembrato esatto, perchè non è possibile stabilire a priori se le carte familiari non abbiano alcun valore economico, e pertanto non ho ritenuto opportuno il ripristino di una norma, che imporrebbe agli eredi limitazioni e oneri non giustificati da apprezzabili esigenze pratiche. DELLA COLLAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 356

  • A proposito dell'art. 276 del progetto, che nel primo comma stabiliva l'obbligo della collazione da parte dei figli o discendenti del de cuius che concorrono con fratelli o loro discendenti e nel secondo comma estendeva l'obbligo della collazione al caso di concorso tra figli legittimi e figli naturali, è stato discusso se sussista l'obbligo della collazione anche nei rapporti dei figli naturali tra di loro, e in base a varie argomentazioni si è giunti ad una soluzione negativa della questione. Tale soluzione mi è sembrata esatta e conforme al sistema del nuovo codice, che esclude ogni rapporto di parentela dei figli naturali tra loro, come si evince specialmente dall'art. 258. Tuttavia, per fissare più esattamente questo principio, ho ritenuto opportuno contemplare in due separati articoli la collazione dei figli legittimi e quella dei figli legittimi con i figli naturali. Pertanto, nell'art. 737 del testo, ho collocato la norma sull'obbligo della collazione dei figli legittimi tra di loro (corrispondente al primo comma dell'art. 276 del progetto) e l'altra sui limiti all'esenzione da collazione tra figli legittimi (corrispondente al primo comma dell'art. 277 del progetto). Nell'art. 738 ho poi espressamente disposto che tra figli legittimi e naturali vi è l'obbligo reciproco della collazione. In tal modo avendo affermato che i naturali sono tenuti alla collazione nei confronti dei legittimi e avendo abolito l'istituto eccessivamente rigoroso dell'imputazione previsto dall'art. 746 del vecchio codice, ne deriva che anche i figli naturali possono essere dispensati dalla collazione. Ma poichè la possibilità di dispensa non può essere senza limiti, tenuto conto del rapporto stabilito dalla legge per il caso di concorso tra figli naturali e figli legittimi, bisognava stabilire, colmando la lacuna dei precedenti progetti, che la dispensa non può avere alcun effetto, quando, cumulando il valore delle donazioni con la parte che il figlio naturale avrebbe diritto di conseguire nella successione, si ecceda il limite di capacità posto nell'art. 592. La norma doveva inoltre essere completata per il caso che il figlio naturale non venga alla successione. Anche in questo caso egli non può ritenere, nonostante qualunque dispensa e a prescindere dalla possibile interferenza di altre norme come quella dell'art. 552, la donazione ricevuta oltre i limiti indicati nell'art. 592. In armonia ai criteri ora esposti, ho formulato il terzo comma dell'art. 738, in cui sono conglobate le due ipotesi sovraccennate.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 357

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art737 · fonte del testo

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