Codice civile

Art. 2813 c.c. — Pericolo di danno alle cose ipotecate

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2813, di nuova formulazione, completa la difesa che al creditore ipotecario, come al creditore pignoratizio, offre il precedente art. 2743. Prevedendo l'ipotesi che dal debitore o da un terzo si compiano atti materiali dai quali possa derivare il perimento o il deterioramento delle cose ipotecate, esso dà diritto al creditore di chiedere che sia ordinata la cessazione di tali atti o siano disposte le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della garanzia. La norma ha pertanto riferimento al pericolo del danno alle cose ipotecate e al conseguente pericolo della diminuzione della garanzia, mentre l'art.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1139

  • il quale contempla non solo il danno derivante da fatti del debitore o di un terzo, ma anche quello derivante da caso fortuito - presuppone che il danno si sia già avverato e la garanzia sia divenuta insufficiente alla sicurezza del credito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 2743

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2813 · fonte del testo

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