Codice civile

Art. 686 c.c. — Alienazione e trasformazione della cosa legata

[1]L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a cio' che e' stato alienato, anche quando l'alienazione e' annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprieta' del testatore.

[2]Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

[3]E' ammessa la prova di una diversa volonta' del testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'altro rilievo, concernente la norma sulla revoca del legato per trasformazione della cosa legata, non è stato accolto, poichè l'emendamento proposto, in apparenza di carattere formale, avrebbe potuto in effetti modificare la sostanza della disposizione. Si sarebbe, infatti, voluto sopprimere, siccome inutile, la precisazione contenuta nel secondo comma dell'art. 686, e cioè che il legato si considera revocato per trasformazione della cosa legata solo quando la cosa in conseguenza della trasformazione abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. Mi è sembrato invece necessario questo elemento, poichè non una qualsiasi trasformazione, ma soltanto la trasformazione sostanziale della cosa può essere prova di radicale mutamento della volontà del testatore e quindi avere per effetto la revoca del legato. Piuttosto ho ritenuto opportuno, a proposito di questa disposizione, chiarire esplicitamente che contro la presunzione di revoca derivante dall'alienazione o trasformazione della cosa legata è ammissibile la prova contraria. La soluzione opposta, già accolta nel progetto preliminare, mi è sembrata eccessivamente rigorosa, e si sarebbe potuta rivelare in certi casi profondamente iniqua e contraria alla volontà del testatore e alle legittime aspettative del legatario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 327

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art686 · fonte del testo

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