L'altro rilievo, concernente la norma sulla revoca del legato per trasformazione della cosa legata, non è stato accolto, poichè l'emendamento proposto, in apparenza di carattere formale, avrebbe potuto in effetti modificare la sostanza della disposizione. Si sarebbe, infatti, voluto sopprimere, siccome inutile, la precisazione contenuta nel secondo comma dell'art. 686, e cioè che il legato si considera revocato per trasformazione della cosa legata solo quando la cosa in conseguenza della trasformazione abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. Mi è sembrato invece necessario questo elemento, poichè non una qualsiasi trasformazione, ma soltanto la trasformazione sostanziale della cosa può essere prova di radicale mutamento della volontà del testatore e quindi avere per effetto la revoca del legato. Piuttosto ho ritenuto opportuno, a proposito di questa disposizione, chiarire esplicitamente che contro la presunzione di revoca derivante dall'alienazione o trasformazione della cosa legata è ammissibile la prova contraria. La soluzione opposta, già accolta nel progetto preliminare, mi è sembrata eccessivamente rigorosa, e si sarebbe potuta rivelare in certi casi profondamente iniqua e contraria alla volontà del testatore e alle legittime aspettative del legatario.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 327