Art. 673 c.c. — Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

[1]Il legato non ha effetto se la cosa legata e' interamente perita durante la vita del testatore.

[2]L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 214 e 215 del testo precedente, riguardavano, in sostanza, due aspetti di unico problema: e cioè il regolamento dei frutti o degli interessi della cosa legata, secondo che questa appartenesse al testatore o ad altri. Mi è pertanto sembrato opportuno, nel nuovo testo, fondere le due disposizioni in un solo articolo (669).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 323

  • Il testo precedente (art. 219) disciplinava soltanto una delle ipotesi d'impossibilità di adempimento: quella derivante dal perimento della cosa legata. Per le altre ipotesi avrebbero indubbiamente soccorso i principi generali in materia. Tuttavia il sistema non era coerente: infatti o bisognava, tacendo, rinviare ai principi generali anche per il perimento o si doveva dettare qui, una regola che valesse per tutti i casi. A tale fine risponde il nuovo testo (art. 673), coordinato anche nella formulazione con l'art. 1218 che pone un principio comune per l'inadempimento delle obbligazioni. Del diritto di accrescimento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 324

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art673 · fonte del testo

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