Art. 609 c.c. — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

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[1]Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.

[2]Il testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In ordine alla disposizione che prevede il testamento fatto in luoghi in cui domini una malattia contagiosa o in caso di calamità pubblica o d'infortunio, è stato elevato qualche dubbio sull'esattezza del termine «infortunio», il quale avrebbe un senso giuridico specifico e limitato. Senonchè in definitiva si è preferita la formulazione usata dal progetto, chiarendo peraltro che il termine «infortunio» non va inteso secondo il concetto tecnico della legislazione infortunistica, ma come un fatto qualsiasi che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e perciò lo ponga in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 296

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art609 · fonte del testo

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