Nell'art. 612, che tratta delle forme del testamento fatto in navigazione, era stato consigliato di specificare che la menzione di tale testamento è fatta sul ruolo di equipaggio, qualora si tratti di personale di bordo. Ma non ho potuto seguire tale suggerimento, perchè il codice della navigazione (art. 171 n. 5), come già il regolamento della marina mercantile (art. 326), nel prescrivere l'annotazione sul ruolo di equipaggio del testamento fatto in navigazione, non distingue tra persone appartenenti all'equipaggio e passeggeri. Ho inoltre apportato al testo precedente alcune modificazioni per meglio coordinare la disciplina della materia con le norme del codice della navigazione. Così, nell'art. 612, secondo comma, ho sostituito la locuzione generica «documenti di bordo» a «carte di bordo», perchè queste (art. 169, primo comma, codice della navigazione) sono l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, o, per le navi minori e i galleggianti, la licenza; così negli articoli 613 e 614 ho soppresso la menzione dell'autorità diplomatica, non essendo a questa da quel codice conferita attribuzione veruna in ordine alla polizia della navigazione (articoli 179 e seguenti); così, infine, ho sostituito, nell'art. 613, alla espressione coloro che hanno ricevuto il testamento l'altra «il comandante», perchè l'obbligo rientra fra quelli imposti direttamente al comandante dagli articoli 181 e 182 del codice della navigazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 298