Art. 561 c.c. — Restituzione degli immobili

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[1]Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).

[2]I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto. DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 272

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 maggio 2005. 5 parole tolte, 57 parole aggiunte.

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. tolto: La stessa disposizione si applica aggiunto: I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art561 · fonte del testo

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