Art. 561 c.c. — Restituzione degli immobili
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[1]Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.
[2]I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 maggio 2005
