Art. 545 c.c. — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

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[1]Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.

[2]La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 maggio 1973

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Mi sono sembrate fondate, invece, le critiche mosse alla disposizione del progetto secondo la quale doveva ridursi a metà la quota di riserva del coniuge in caso di separazione consensuale. Questa norma infatti sarebbe inopportuna, poichè, se è vero che talvolta si addiviene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il de cuius, sicchè si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 267

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art545 · fonte del testo

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