Art. 544 c.c.
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[1]((Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
[2]In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013
