Art. 544 c.c.
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Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprieta' di un quarto del patrimonio. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
