Art. 544 c.c.
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[1]Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.
[2]Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.((216))
[3]In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569. --------------- AGGIONRAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014
