Art. 54 c.c. — Limiti alla disponibilità dei beni

[1]Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.

[2]Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto inutile precisare, come era stato suggerito, che l'istanza degli eredi testamentari per l'immissione nel possesso temporaneo debba essere proposta in contraddittorio con gli eredi legittimi, poichè ciò emerge dalle norme processuali. È sembrata, invece, opportuna la proposta fatta relativamente alla disposizione del quarto comma dell'art. 54 del progetto. Questa prevede l'esonero temporaneo dall'adempimento delle obbligazioni che sarebbero estinte per effetto della morte dell'assente. La proposta è stata determinata dalla preoccupazione di eccettuare dalla possibilità dell'esonero temporaneo l'obbligazione alimentare tra suocero e suocera, genero e nuora, che cessa quando il coniuge, da cui deriva affinità e i figli e i loro discendenti siano morti. Senonchè la formula suggerita eccettuerebbe dall'esonero le obbligazioni alimentari in genere. Per contenere la norma entro i limiti anzicennati, si è fatto esplicito richiamo all'art. 434 che prevede tale obbligazione alimentare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 70

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art54 · fonte del testo

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