Codice civile

Art. 64 c.c. — Immissione nel possesso e inventario

[1]Se non v'e' stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando e' diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.

[2]Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

[3]Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art64 · fonte del testo

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