Art. 56 c.c. — Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

[1]Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o e' provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.

[2]I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.

[3]Se l'assenza e' stata volontaria e non e' giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono stati modificati dal lato formale, in conformità alle proposte pervenute, gli articoli 56 e 57 del progetto definitivo, fusi nel nuovo art 52. Riguardo all'art. 53 è stata prospettata l'opportunità di menzionare i figli accanto ai discendenti, e ciò allo scopo in escludere il dubbio che i figli adottivi, che non sono a rigore discendenti, possano fruire del benevolo trattamento previsto in tale articolo. Ma, poichè gli immessi nel possesso temporaneo sono i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine discendenti sia adoperato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, ove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. Si è perciò lasciata immutata la dizione, riprodotta del resto dal codice del 1865, che su questo punto non ha dato luogo a dubbi di interpretazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 71

  • In ordine al trattamento dell'assente che ritorna, è stato, con molta opportunità, considerato che, nell'ordine giuridico instaurato dal Fascismo, deve essere riguardato con disfavore il comportamento di colui che senza giustificato motivo scompare, lasciando i propri beni in istato di abbandono con pregiudizio degli interessi generali della produzione. È stato perciò proposto di distinguere tra assenza giustificata e assenza ingiustificata, per farne discendere la perdita del diritto alla restituzione delle rendite riservate per l'assente ingiustificato che ritorni nel periodo dell'immissione nel possesso temporaneo, e la perdita del diritto a recuperare i beni per l'assente ingiustificato che ritorni dopo la dichiarazione di morte presunta. È stata accolta senz'altro nell'art. 56 la prima proposta relativa alla fase della dichiarazione di assenza. Saranno in prosieguo esposti i motivi che hanno indotto a non accogliere l'altra.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 72

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art56 · fonte del testo

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