Art. 517 c.c. — Separazione riguardo ai mobili
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[1]Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
[2]La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e' ancora fatto, e da' le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
[3]Riguardo ai mobili gia' alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998
