Codice civile

Art. 392 c.c. — Curatore dell'emancipato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

[2]Se il minore ha genitori, e' curatore il genitore al quale spetterebbe l'esercizio della patria potesta' se il minore non fosse emancipato.

[3]Se minore e' la donna maritata, essa ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito.

[4]Se e' vedova ovvero legalmente separata, ha per curatore il padre o la madre; in loro mancanza, il giudice tutelare le nomina un curatore. La stessa disposizione si applica nel caso di separazione di beni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 89/1976

    Altra decisione
    14 aprile 1976

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 392, secondo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui designa il curatore del minore emancipato col matrimonio, essendo sopravvenuta in pendenza del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale la legge 8 marzo 1975, n. 39 recante "Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato", che ha, tra l'altro, modificato il testo della norma denunciata, rendendo pertanto necessario riesaminare, anche alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della proposta questione di costituzionalità.

    Art. 392 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'emancipazione, oltre che col matrimonio, può verificarsi, per effetto di un provvedimento del giudice tutelare, che può essere emanato su istanza del genitore esercente la patria potestà ovvero del tutore. Si consente che l'emancipazione possa essere accordata anche su istanza dello stesso minore, ma in tal caso, prima di provvedere, il giudice tutelare deve sentire i genitori o il tutore e non può emancipare il minore senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che ricorrano gravissime ragioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 190

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art392 · fonte del testo

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