L'articolo 392 del codice civile e' sostituito dal seguente: Art. 392. - (Curatore dell'emancipato). - Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta' e' il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo' nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresi' negli atti previsti nell'articolo 165".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art7 · fonte del testo

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