Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'emancipazione, oltre che col matrimonio, può verificarsi, per effetto di un provvedimento del giudice tutelare, che può essere emanato su istanza del genitore esercente la patria potestà ovvero del tutore. Si consente che l'emancipazione possa essere accordata anche su istanza dello stesso minore, ma in tal caso, prima di provvedere, il giudice tutelare deve sentire i genitori o il tutore e non può emancipare il minore senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che ricorrano gravissime ragioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 190

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.

tolto: L'emancipazione puo' essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo' accordare l'emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta', salvo che concorrano gravissime ragioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art391 · fonte del testo

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