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((In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 74 parole tolte, 65 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se il padre non puo' o non vuole accettare le eredita' devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredita' e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente.
tolto: Quando manca l'accettazione della madre o dell'ascendente, il tribunaleaggiunto: In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stessotolto: o di alcuno dei parenti o anche su istanza del pubblico ministero, puo' autorizzare l'accettazione, premessa la nomina diaggiunto: , del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore specialetolto: e sentito il padreaggiunto: autorizzandolo al compimento di tali atti.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art321 · fonte del testo
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