Art. 321 c.c.
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[1]Se il padre non puo' o non vuole accettare le eredita' devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredita' e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente.
[2]Quando manca l'accettazione della madre o dell'ascendente, il tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti o anche su istanza del pubblico ministero, puo' autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
