Art. 318 c.c.
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((Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potesta' ne' la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
