Art. 318 c.c.
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Il figlio non puo' abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre puo' richiamarlo, ricorrendo, se e' necessario, al giudice tutelare.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
