Art. 297 c.c. — Assenso del coniuge o dei genitori

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[1]((Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

[2]Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/2026

    Questione infondata
    21 luglio 2026

    L’istituto dell’adozione del maggiorenne inerisce alla sfera personale dell’adottante e dell’adottando, e costituisce espressione della loro libertà di autodeterminazione e del diritto all’identità della persona. La valorizzazione della storia affettiva sottostante, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette essa stessa l’esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell’art. 2 Cost. (Precedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 5/2024 - mass. 45935).L’istituto dell’adozione del maggiorenne esprime un istituto plurifunzionale, integrando uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, con cui si pone in coerenza e attraverso il quale è possibile dare veste giuridica a relazioni sociali, affettive e identitarie meritevoli di tutela. Oltre alla tradizionale e primaria finalità di trasmissione del nome e del patrimonio, dunque, esso risponde a ulteriori funzioni, concernenti istanze di tipo solidaristico, variamente declinate. (Precedente: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 135/2023 - mass. 45622).La realizzazione della volontà di dar luogo a una adozione di maggiorenne incontra un limite nella tutela che l’ordinamento riconosce anche agli interessi dei membri delle rispettive famiglie d’origine, i quali, pur rimanendo terzi rispetto al vincolo di filiazione adottiva – in base all’art. 300, secondo comma, cod. civ. –, possono risentire dei relativi effetti sia sul piano morale sia su quello patrimoniale.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Imperia, sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 297, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, in caso di diniego di assenso all’adozione di persone maggiori d’età da parte dei figli maggiorenni dell’adottante, non consente al giudice di pronunciare ugualmente l’adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, cosi` come previsto dalla disposizione censurata nella ipotesi di dissenso dei genitori dell’adottando e del coniuge non convivente e non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando. La mancata previsione di un margine di sindacabilità sul diniego di assenso opposto dal figlio maggiorenne dell’adottante, con lo stesso non convivente, analogo a quello ammesso per il coniuge del medesimo adottante, parimenti non convivente, non determina una manifesta e ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio di eguaglianza, perché trova fondamento nella differente conformazione dei rapporti, tra loro non assimilabili, di filiazione e di coniugio. Infatti, la disciplina del dissenso del coniuge non convivente dell’adottante, assunta dal giudice a quo quale tertium comparationis, si fonda su una ratio diversa da quella sottesa al rifiuto opposto dal figlio maggiorenne non convivente: nel primo caso, ai sensi dell’art. 143 cod. civ., la coabitazione è oggetto di un obbligo primario derivante dal matrimonio, e il distacco dei coniugi, non concordato e non giustificato da ragioni contingenti o lavorative, può costituire un indice sintomatico della disgregazione della loro comunione materiale e spirituale, a cui può seguire la cessazione dello stesso vincolo giuridico. Nel secondo caso, invece, la convivenza non incide sulla esistenza del vincolo filiale, in quanto non costituisce oggetto di un obbligo, né condiziona i diritti da esso nascenti, e la progressiva acquisizione di autonomia dei figli maggiorenni indica, comunque, che lo status di figlio, con i diritti e i doveri a esso correlati, perdura anche quando il concreto legame affettivo con il genitore venga a deteriorarsi. Né l’impossibilità, per il giudice, di bilanciare le ragioni del dissenso del figlio con gli interessi degli altri soggetti coinvolti risulta priva di ragionevolezza, poiché risponde all’esigenza, degna di considerazione, di preservare i rapporti familiari preesistenti. Ove il progetto adottivo non trovi rispondenza nella comunione di intenti del coniuge e dei figli maggiorenni dell’adottante, infatti, l’instaurazione del rapporto di adozione potrebbe alterare le dinamiche affettive del nucleo familiare d’origine, minando la concordia e la coesione tra i suoi componenti, o, comunque, aggravare o compromettere definitivamente situazioni già conflittuali). (Precedenti: S. 209/2022; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/88 - mass. 11906, - mass. 11909).

    Art. 297 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    In tema di adozione ordinaria, non può dirsi ingiustificata la disparità di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermità di mente (caso in cui l'adozione può essere pronunciata dal Tribunale). È infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facoltà - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalità dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facoltà di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermità di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 291 c.c. · Art. 297 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 19 parole tolte, 91 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, e' sempre necessario l'assenso del coniugeaggiunto: Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

tolto: E' necessario altresi' l'assenso dei genitori dell'adottandoaggiunto: Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art297 · fonte del testo

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