L’istituto dell’adozione del maggiorenne inerisce alla sfera personale dell’adottante e dell’adottando, e costituisce espressione della loro libertà di autodeterminazione e del diritto all’identità della persona. La valorizzazione della storia affettiva sottostante, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette essa stessa l’esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell’art. 2 Cost. (Precedenti: S. 33/2025 - mass. 46723; S. 5/2024 - mass. 45935).L’istituto dell’adozione del maggiorenne esprime un istituto plurifunzionale, integrando uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, con cui si pone in coerenza e attraverso il quale è possibile dare veste giuridica a relazioni sociali, affettive e identitarie meritevoli di tutela. Oltre alla tradizionale e primaria finalità di trasmissione del nome e del patrimonio, dunque, esso risponde a ulteriori funzioni, concernenti istanze di tipo solidaristico, variamente declinate. (Precedente: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 135/2023 - mass. 45622).La realizzazione della volontà di dar luogo a una adozione di maggiorenne incontra un limite nella tutela che l’ordinamento riconosce anche agli interessi dei membri delle rispettive famiglie d’origine, i quali, pur rimanendo terzi rispetto al vincolo di filiazione adottiva – in base all’art. 300, secondo comma, cod. civ. –, possono risentire dei relativi effetti sia sul piano morale sia su quello patrimoniale.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Imperia, sez. civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 297, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, in caso di diniego di assenso all’adozione di persone maggiori d’età da parte dei figli maggiorenni dell’adottante, non consente al giudice di pronunciare ugualmente l’adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, cosi` come previsto dalla disposizione censurata nella ipotesi di dissenso dei genitori dell’adottando e del coniuge non convivente e non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando. La mancata previsione di un margine di sindacabilità sul diniego di assenso opposto dal figlio maggiorenne dell’adottante, con lo stesso non convivente, analogo a quello ammesso per il coniuge del medesimo adottante, parimenti non convivente, non determina una manifesta e ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio di eguaglianza, perché trova fondamento nella differente conformazione dei rapporti, tra loro non assimilabili, di filiazione e di coniugio. Infatti, la disciplina del dissenso del coniuge non convivente dell’adottante, assunta dal giudice a quo quale tertium comparationis, si fonda su una ratio diversa da quella sottesa al rifiuto opposto dal figlio maggiorenne non convivente: nel primo caso, ai sensi dell’art. 143 cod. civ., la coabitazione è oggetto di un obbligo primario derivante dal matrimonio, e il distacco dei coniugi, non concordato e non giustificato da ragioni contingenti o lavorative, può costituire un indice sintomatico della disgregazione della loro comunione materiale e spirituale, a cui può seguire la cessazione dello stesso vincolo giuridico. Nel secondo caso, invece, la convivenza non incide sulla esistenza del vincolo filiale, in quanto non costituisce oggetto di un obbligo, né condiziona i diritti da esso nascenti, e la progressiva acquisizione di autonomia dei figli maggiorenni indica, comunque, che lo status di figlio, con i diritti e i doveri a esso correlati, perdura anche quando il concreto legame affettivo con il genitore venga a deteriorarsi. Né l’impossibilità, per il giudice, di bilanciare le ragioni del dissenso del figlio con gli interessi degli altri soggetti coinvolti risulta priva di ragionevolezza, poiché risponde all’esigenza, degna di considerazione, di preservare i rapporti familiari preesistenti. Ove il progetto adottivo non trovi rispondenza nella comunione di intenti del coniuge e dei figli maggiorenni dell’adottante, infatti, l’instaurazione del rapporto di adozione potrebbe alterare le dinamiche affettive del nucleo familiare d’origine, minando la concordia e la coesione tra i suoi componenti, o, comunque, aggravare o compromettere definitivamente situazioni già conflittuali). (Precedenti: S. 209/2022; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/88 - mass. 11906, - mass. 11909).
Art. 297 c.c. · Art. 3 cost.