Art. 287 c.c. — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

[1]((Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

[2]Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o di legittimarli)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 8 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, tolto: se aggiunto: quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimoniotolto: , la legittimazione dei figli naturali tolto: per decreto reale aggiunto: con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

tolto: Qualoraaggiunto: Quando i figli non tolto: siano aggiunto: sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o tolto: la volonta' di legittimarli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art287 · fonte del testo

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