L'articolo 287 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. - Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o di legittimarli".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art127 · fonte del testo

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