Art. 287 c.c. — Legittimazione in base alla procura per il matrimonio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, se concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali per decreto reale puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

[2]Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o la volonta' di legittimarli.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art287 · fonte del testo

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