Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata puo' essere presentata sia dal debitore che dal creditore. La vendita anticipata puo' comunque essere effettuata senza necessita' di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti. La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

Testo vigente dal 9 agosto 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;401~art6 · fonte del testo

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