Art. 278 c.c. — Autorizzazione all'azione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 5 dicembre 2002. Leggi il testo vigente →

[1]((Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.

[2]Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 5 dicembre 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 278 c.c., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 5656/2026

    12 marzo 2026

    La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.

    Art. 278 c.c. · Art. 374 c.p.c. · Art. 251 c.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 494/2002

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutiò perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali. - Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998. - Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001. - Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.

    Art. 278 c.c. · Art. 251 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1974

    Questione infondata
    8 maggio 1974

    dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice civile sollevata in riferimento all'art. 30 della Costituzione dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile in riferimento all'art. 30 della Costituz…

    Art. 278 c.c. · Art. 30 cost. · Art. 279 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 32 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Non sono ammesse leaggiunto: Le indagini sulla paternita' tolto: e sulla maternita' aggiunto: o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui tolto: il riconoscimentoaggiunto: , a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.

tolto: Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 251 e per il terzo comma dell'art. 252, e' ammissibile il riconoscimentoaggiunto: Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art278 · fonte del testo

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