Art. 27 c.c. — Estinzione della persona giuridica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.

[2]Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

[3]L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art27 · fonte del testo

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