Anche la disciplina della società in accomandita semplice è mantenuta sulle basi tradizionali. Le innovazioni introdotte sono quelle già accennate per la società in nome collettivo, la cui disciplina si applica in quanto compatibile con la specialità del tipo (art. 2315). Anche alla società in accomandita semplice non è riconosciuta la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale; anche per la società in accomandita semplice è ammessa la conservazione nella ragione sociale del nome del socio receduto o defunto (art. 2314); anche per questo tipo di società l'inosservanza delle formalità non importa il diritto dei soci di sciogliersi dalla società, ma unicamente le conseguenze che derivano dalla mancata osservanza della pubblicità e la minore autonomia patrimoniale che è propria della società semplice. Una particolare norma chiarificatrice regola, per le società non iscritte, la responsabilità degli accomandanti (art. 2317). Per il resto le modificazioni apportate dal nuovo codice hanno valore di integrazione e di chiarimento. Così in ordine alla comprensione del nome dell'accomandante nella ragione sociale, si è precisato che la responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari sorge solo in quanto l'accomandante abbia consentito a tale comprensione (art. 2314); così in ordine alla nomina e alla revoca degli amministratori, si è richiesto il consenso degli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti (art. 2319); così in ordine ai poteri degli accomandanti, pur riaffermandosi il divieto di immistione nell'amministrazione, si è precisato essere consentito all'accomandante di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, nel caso che sia previsto dall'atto costitutivo, di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e di compiere atti di ispezione e sorveglianza (art. 2320); così ancora, in ordine al trasferimento della quota del socio accomandante, è ammessa espressamente la trasmissibilità per causa di morte, mentre il trasferimento per atto tra vivi è subordinato al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322); così infine si è espressamente posta come causa di scioglimento della società il venir meno della categoria dei soci accomandanti o accomandatari, nel caso in cui, nel termine di sei mesi, non venga sostituito il socio venuto meno (art. 2323). In sede di coordinamento si è poi precisato, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2468 per le accomandite per azioni, che, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il detto periodo di sei mesi gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, stabilendosi che questo amministratore non assume la qualità di accomandatario (art. 2323, secondo comma). Le altre norme riproducono quelle già contenute nel codice di commercio. DELLA SOCIETÀ PER AZIONI. Direttive generali della riforma.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 940